Dopo il decreto sull’internazionalizzazione la nuova disciplina CFC coinvolge solo le società controllate e non piu’ le collegate ed è contenuta nell’art. 167 Tuir che prevede dal 2015 l’imputazione del reddito per trasparenza ai soci al verificarsi delle seguenti condizioni alternative tra loro:
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il soggetto residente nel territorio dello Stato italiano detiene una partecipazione di controllo in una società residente in un paradiso fiscale
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il soggetto residente nel territorio dello Stato italiano controlla un soggetto estero che non è ubicato in un paradiso fiscale, ma che presenta congiuntamente le seguenti caratteristiche:
- siano assoggettati a una tassazione effettiva inferiore a più del 50% rispetto a quella italiana;
- per più del 50% abbiano conseguito proventi derivanti dalla gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie ovvero dalla cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica o dalla prestazione di servizi, anche finanziari, nei confronti di soggetti del gruppo (passive income test).
Sono esclusi i redditi conseguiti in paesi UE e SEE