La legge di bilancio 2019 allinea, come anticipato, la disciplina del riporto delle perdite del reddito d'impresa soggetto a IRPEF con quella prevista ai fini IRES eliminando ogni differenza. In particolare, è stato stabilito che:
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le imprese minori siano incluse nel novero dei soggetti che possono riportare le perdite negli esercizi successivi;
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per le perdite dei soggetti IRPEF in contabilità ordinaria è eliminato il limite quinquennale alla riportabilità delle perdite e introdotto un limite quantitativo: le perdite ottenute nell’esercizio d’impresa sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, nella misura dell’80% dei redditi conseguiti in detti periodi d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in essi.
Riepilogo delle norme nella tabella che segue.
NUOVA DISCIPLINA RIPORTO PERDITE SOGGETTI IRPEF |
SOGGETTO |
LAVORATORE AUTONOMO |
IMPRESE MINORI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA |
IMPRENDITORI INDIVIDUALI, SNC, SAS IN CONTABILITÀ ORDINARIA |
COMPENSAZIONE |
Compensazione orizzontale con altri redditi prodotti nello stesso periodo |
Compensazione verticale con altri redditi d’impresa e partecipazione |
EVENTUALI ECCEDENZE NON COMPENSATE |
L’eventuale eccedenza è perduta |
Utilizzata nei successivi periodi d’imposta (senza limiti temporali) nella misura dell’ 80% dei redditi conseguiti (limite quantitativo |