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Definizione agevolata liti pendenti 2019: pronto il modello e codici tributo

Definizione liti pendenti: gli importi da versare

In sede di conversione in legge del decreto è stato introdotto un comma 1-bis, a norma del quale, in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del suo valore. Il comma 2 dell’articolo in commento prevede alcune percentuali di riduzione dell’importo da pagare rispetto al valore della controversia, che sono state abbassate (con effetto quindi di maggior vantaggio per il contribuente) in sede di conversione. In particolare:

  • se l’Agenzia delle Entrate è soccombente in primo grado, occorre pagare il 40% (e non più la metà) del valore della lite;
  • se l’Agenzia delle Entrate è soccombente in secondo grado, occorre pagare il 15% (e non più un quinto) del valore della lite.

Il nuovo comma 2-bis prevede che, in caso di accoglimento parziale del ricorso o di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura percentualmente ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.

Il nuovo comma 2-ter, invece, prevede che le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per le quali l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Il pagamento dell’importo da versare per la definizione può avvenire in un’unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali, ma non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 31 maggio 2019.

Il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.
Per le scadenze delle rate che cadono di sabato o di domenica, va considerata direttamente la data del lunedì successivo. Si precisa che per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 1°giugno 2019 alla data del versamento. Attenzione va prestata al fatto che per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

 

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 21/02/2019