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La prova delle vendite intracomunitarie dal 1 gennaio 2020: breve guida

Breve guida alle nuove regole in vigore dal 1 gennaio per le operazioni intra

Prima di tutto si conferma obbligatorio nella fattura emessa nei confronti di un cliente UE citare, oltre al nostro, anche il suo numero VIES, di solito la sua Partita Iva preceduta dalla sigla del suo paese. Ma bisogna controllarla. Per fare cio' bisogna consultare la Banca Dati Vies (sito dell'Ag. Entrate cliccando su "Controllo delle Partite Iva comunitarie") stampando il risultato della ricerca e conservandolo gelosamente agli atti perche' la sua data dev'essere anteriore alla spedizione/consegna della merce.

Ma non basta: occorre in generale conservare tutto quanto e' possibile al fine di provare l'effettivita' della cessione intracomunitaria, in particolare suggeriamo di indicare nei contratti di trasporto col vettore l'assunzione di uno specifico obbligo di comunicare l'eventuale mancata consegna dei prodotti nel luogo indicato nel documento di trasporto, ovvero che la consegna della merce e' avvenuta in un luogo diverso da quello indicato.

Inoltre la dichiarazione Intrastat assume rilevanza come ulteriore prova sostanziale (e non formale).

La nuova normativa UE introduce poi una "presunzione" a favore del cedente, nel senso che si presume la correttezza e la veridicita' della cessione intracomunitaria se questi riesce a dimostrarla con i documenti che tra poco elencheremo.

In pratica all'inizio siamo tutti colpevoli, salvo dimostrare la nostra innocenza, che e' la stessa musica di quando ci ritengono tutti evasori salvo dimostrare il contrario.

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Aggiornata il: 06/01/2020