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La prova delle vendite intracomunitarie dal 1 gennaio 2020: breve guida

Tutti i documenti probanti della vendita intracomunitaria

In generale una vendita intracomunitaria viene effettuata con trasporto a cura del cedente/venditore oppure a cura del cliente/acquirente.

Il cedente italiano di solito compila il DDT e anche il CMR (contratto di trasporto su strada) controfirmato dal vettore.

Vediamo in dettaglio cosa si sono inventati, tenendo conto che come elementi di prova del trasporto hanno individuato un primo Gruppo A di documentazione probante, costituito da:

  • un documento o una lettera CMR firmata
  • una polizza di carico
  • una fattura di trasporto aereo
  • una fattura emessa dal vettore

quindi hanno previsto un altro Gruppo B che comprende la seguente documentazione:

  • polizza assicurativa del trasporto ovvero contabile bancaria del pagamento del trasporto
  • un documento da parte di una Pubblica Amministrazione o di un Notaio dalla quale risulti l'arrivo dei beni nell'altro Stato UE
  • una ricevuta rilasciata da un depositario UE che attesti il deposito dei beni in tale Stato.

Vediamo ora quale combinazione di documenti probanti e' necessario avere affinche' operi la presunzione di regolarita' della cessione intracomunitaria, distinguendo a seconda che il trasporto sia eseguito a cura del cedente ovvero del cessionario UE.

Fonte:


Aggiornata il: 06/01/2020