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La prova delle vendite intracomunitarie dal 1 gennaio 2020: breve guida

Trasporto effettuato dal venditore italiano (o da terzi per suo conto)

In generale per provare l'effettiva cessione intracomunitaria intanto e' bene conservare tutti i documenti possibili:

  • ordine (o contratto)
  • conferma d'ordine
  • DDT
  • CMR se c'e' un corriere
  • fattura del corriere
  • nostra fattura
  • documentazione bancaria del pagamento
  • il mod. Intrastat.
  • Se possibile copia del DDT controfirmata dal cliente UE e attestazione di ricezione merce firmata dallo stesso.

Il Regolamento UE esige due documenti rilasciati da parti indipendenti l'una dall'altra, elencate nel Gruppo A:  potrebbero essere a nostro avviso questi:

  • il CMR firmato dal destinatario + la fattura dello spedizioniere

In alternativa e' sufficiente uno qualsiasi dei documenti del Gruppo A sopra elencati combinato con un qualsiasi altro documento del Gruppo B: a nostro avviso potrebbero essere questi:

  • fattura dello spedizioniere (oppure CMR firmato) + contabile bancaria di pagamento del trasporto (oppure polizza assicurativa del trasporto oppure ricevuta di un depositario nello Stato UE di destinazione che attesti il deposito della merce in quello Stato).

Nel caso in cui il venditore italiano carichi la merce sul suo autocarro e la porti direttamente al cliente UE, non sara' possibile avere questi documenti, quindi occorrera' tenere le prove della consegna nel paese UE controfirmate dal cliente, oltre alla documentazione bancaria del pagamento proveniente dall'estero.

Fonte:


Aggiornata il: 06/01/2020