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La prova delle vendite intracomunitarie dal 1 gennaio 2020: breve guida

Trasporto effettuato dal cliente UE o terzi per suo conto (es.clausola ex works)

In questo caso, che e' il piu' complicato, occorrono gli stessi documenti di prova visti sopra nelle varie combinazioni, oltre ad una dichiarazione del cliente, anche via mail, da rilasciare entro il decimo giorno del mese successivo alla consegna, attestante che i beni di cui al DDT n. .... del ..... sono regolarmente arrivati nel suo paese UE.

Tale dichiarazione deve contenere anche:

  • la data di compilazione
  • nome e indirizzo dell'acquirente UE
  • quantita' e qualita' dei beni
  • data e luogo di arrivo dei beni
  • eventuale identificazione della persona fisica che accetta i beni p/c dell'acquirente.

Se abbiamo questa documentazione opera una presunzione a nostro favore di regolarita', che non e' detto sia accettata dall'eventuale verificatore ma che ci mette in una posizione di favore.

Se la documentazione e' incompleta resta fermo che ogni prova e' comunque ammessa, ma un verificatore pignolo potrebbe darci fastidi.

Un consiglio puo' essere quello di far inserire nei contratti di vendita con i propri clienti Ue apposite clausole che li obblighino a comunicare l’eventuale mancata consegna dei prodotti nel luogo di destinazione indicato nel documento di trasporto ovvero la consegna degli stessi in luogo diverso da quello indicato in tale documento.

Un’altra clausola, disponendo di potere contrattuale con il cliente,  potrebbe essere quella di prevedere l’impegno da parte del cessionario Ue a risarcire il cedente delle imposte delle sanzioni e degli interessi che l’Amministrazione finanziaria dovesse richiedergli, in sede di accertamento, per il mancato invio all’estero dei beni ceduti con la clausola ex works.

Fonte:


Aggiornata il: 06/01/2020