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I paesi a fiscalità privilegiata

Tassazione dei dividendi provenienti da paesi a fiscalità privilegiata

Nel caso di partecipazione non di controllo oppure di soggetti controllati che però non soddisfino i requisiti per applicare il regime delle CFC occorre considerare il regime dei Dividendi provenienti da territori a fiscalità privilegiati.

Tali dividendi sono imponibili al 100% del loro ammontare.

È possibile disapplicare tale previsione utilizzando, alternativamente, le esimenti a) e b) di cui al comma 2 dell’art. 47/bis del TUIR.

In caso di dimostrazione di svolgimento di un’attività economica effettiva l’imponibilità è ridotta al 50% dell’ammontare del Dividendo; nel caso venga invece dimostrato che non è stato conseguito l’effetto di localizzare i redditi nei territori a fiscalità privilegiata sarà possibile usufruire della normale imponibilità relativa ai dividendi nazionali ed esteri.

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1.Direttiva UE 2016/1164
2.Art 167 del Testo Unico Imposte sui Redditi
3.Art. 47/bis del Testo Unico Imposte sui Redditi
4.Si tratta dei soggetti di cui all’Art. 73 c.1 lettera d del Testo Unico Imposte sui Redditi
5.Per l’individuazione del tax rate virtuale domestico occorre fare riferimento alla sola IRES escludendo quindi l’IRAP
6.Nel caso in cui il regime speciali riguardi solo parte dell’attività della società estera se ne tiene conto solo se influisce per oltre il 50% dei ricavi totali.
7.Art 47/bis c. 2 lettera b) Testo Unico Imposte sui Redditi
8. Art. 167 Testo Unico Imposte sui Redditi
9.Giova ricordare che l’aliquota applicabile non può essere inferiore al 24% a norma dell’art. 167 c. 8 del TUIR
10. Non sono applicabili invece alcune discipline specifiche quali ad esempio quella relativa alle società di comodo e quella relativa alle società in perdita sistematica
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Aggiornata il: 02/03/2020