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Covid-19: Sospensione versamenti e adempimenti tributari

Per imprese e autonomi con ricavi/compensi < 2 milioni euro

Articolo 62 c.2 e 3 Decreto Cura Italia e art. 127 del Decreto rilancio

Confermata per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadevano nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

  1. relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del dpr 600/73 (lavoro dipendente / assimilato), e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
  2. relativi all’IVA; *
  3. relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

* La sospensione dei versamenti dell’IVA con scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, alle imprese e lavoratori autonomi che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (art. 62 comma 3, tale previsione è stata estesa ai soggetti della Provincia di Brescia in sede di conversione).

Ripresa:
Per tutti questi soggetti (art. 62 comma 2 e 3) i versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

  • in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 maggio 2020)
  • o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Oppure in alternativa, come previsto dal nuovo Decreto Agosto:

  • per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
  • per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 24 rate mensili con scadenza dal 16 gennaio 2021.
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 24/08/2020