Obbligato ad effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate è il soggetto, residente o non residente in Italia, che gestisce il marketplace o qualsiasi altra tipologia di piattaforma digitale che facilita le vendite a distanza tra soggetti terzi. Quindi sono esclusi dall’adempimento coloro che effettuano vendite on line per proprio conto. Tra i marketplace più famosi ricordiamo Amazon, Ebay, Aliexpress, Eprice, ma la comunicazione interessa anche le piccole piattaforme di nicchia.
Per individuare chiaramente i soggetti che sono obbligati all’adempimento bisogna concentrarsi sul concetto di “facilitazione” delle vendite on line. Una piattaforma elettronica, in qualunque modo denominata o strutturata, che permette a un venditore terzo di vendere i propri prodotti ad un acquirente terzo attraverso la propria struttura tecnologia, “facilita” tali vendite a distanza quando partecipa attivamente (direttamente o indirettamente) a:
- la determinazione delle condizioni di vendita;
- la riscossione del pagamento;
- l’ordinazione o la consegna dei beni.
La piattaforma digitale non facilita una vendita quando effettua solo una tra le seguenti operazioni:
- il trattamento dei pagamenti relativo alla cessione dei beni;
- la catalogazione e la pubblicità dei beni;
- il re-indirizzamento degli acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita i beni.
Quindi, per ricapitolare, sono soggetti a questo adempimento i classici marketplace, mentre non sono soggetti le piattaforme di pagamento, i siti di annunci e gli aggregatori, gli ecommerce che effettuano vendita diretta, quando rispettano le condizioni indicate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.