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Modello IVA Tr in scadenza il 31 luglio: dove indicare le cessioni di DPI senza IVA

Cessioni di DPI senza IVA dal 19 maggio al 31 dicembre 2020

Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l’articolo 124 del DL 34/2020 ha previsto che le cessioni dei beni elencate nella Tabella A, parte II-bis, numero 1-ter.1 allegata al DPR 633/1972, effettuate dal 19 maggio al 31 dicembre 2020, sono “esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

 In assenza di chiarimenti ufficiali circa le modalità di fatturazione delle suddette operazioni definite “esenti IVA” dal legislatore, gli operatori hanno seguito due distinte modalità di fatturazione:

  • ipotesi 1) emissione di fattura elettronica non soggetta (Natura operazione N2) citando l’articolo istitutivo (ex art. 124, DL 34/2020);
  • ipotesi 2) emissione di fattura elettronica esente (Natura operazione N4) ai sensi dell’art. 124, DL 34/2020 (tale soluzione, a parere di chi scrive, è la soluzione consigliata, in linea con l’interpretazione letterale della disposizione contenuta nel Decreto Rilancio).

In quest’ultimo caso l’operazione va distinta dalle operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633/1972.

 I beni rientranti nelle ipotesi di esenzione ex art. 124

Pertanto, fino a fine anno, i seguenti beni scontano l’esenzione IVA:

  • Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
  • monitor multiparametrico anche da trasporto;
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
  • tubi endotracheali;
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
  • maschere per la ventilazione non invasiva;
  • sistemi di aspirazione;
  • umidificatori;
  • laringoscopi;
  • strumentazione per accesso vascolare;
  • aspiratore elettrico;
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
  • ecotomografo portatile;
  • elettrocardiografo;
  • tomografo computerizzato;
  • mascherine chirurgiche;
  • mascherine FFP2 e FFP3;
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani;
  • dispenser a muro per disinfettanti;
  • soluzione idroalcolica in litri;
  • perossido al 3 per cento in litri;
  • carrelli per emergenza;
  • estrattori RNA;
  • strumentazione per diagnostica per Covid-19;
  • tamponi per analisi cliniche;
  • provette sterili;
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
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Aggiornata il: 27/07/2020