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Omessa fatturazione e dichiarazione IVA: come regolarizzare

Omessa fatturazione e dichiarazione IVA servizi aste immobiliari: il caso dell'interpello

In riferimento ai servizi resi, l'istante precisa di non essere parte del contratto di  compravendita, che sarà perfezionato dal venditore (cioè il proprietario dell'immobile) e dall'acquirente.

L'istante sottolinnea che, secondo le disposizioni della normativa IVA dell'Unione europea e italiana (in particolare, l'art. 47, Direttiva 2006/112/CE, e l'art. 7­quater, comma 1, lett. a), D.P.R. 633/1972), i servizi resi da [ALFA] si qualificano ai fini IVA come relativi a beni immobili, in ragione del fatto che tali servizi sono strettamente connessi al bene immobile ceduto, che è indispensabile affinché [ALFA] possa rendere i propri servizi. 

Pertanto, [ALFA] avrebbe dovuto addebitare l'IVA italiana relativa ai servizi d'asta per gli immobili ubicati in Italia resi a clienti privati e a soggetti passivi non stabiliti in Italia. 

Considerato che [ALFA] non ha dichiarato ai fini dell'IVA italiana i predetti servizi svolti dal 2016 fino al momento in cui si è registrata ai fini IVA in Italia, la Società Istante intende regolarizzare le violazioni compiute applicando il ravvedimento operoso regolato dall'art. 13, D.lgs. 472/1997.

I chiarimenti delle Entrate.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 23/10/2023