Il contribuente dovrà presentare all’Agenzia delle Entrate, per ciascuna lite, una distinta domanda di definizione. Il modello deve essere trasmesso entro il 2 aprile 2012, in via telematica, da parte dei soggetti abilitati o presso una qualsiasi direzione provinciale delle Entrate.
La data a partire dalla quale sarà possibile inviare il modello, verrà comunicata dall’Agenzia delle Entrate con un’ulteriore e successiva nota.
Gli intermediari, o la direzione provinciale delle Entrate, devono rilasciare al contribuente:
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una copia della domanda di definizione;
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una copia della comunicazione on-line, che ne attesta l’avvenuto ricevimento e costituisce prova di avvenuta presentazione.
Tutta la documentazione, versamenti compresi, deve essere conservata a cura del contribuente fino alla conclusione definitiva del giudizio.