Come noto, il D.L. n. 70/2011 (Decreto sviluppo 2011), convertito dalla Legge n. 106/2011 ha previsto, per effetto dell'innalzamento delle soglie di ricavi, un ampliamento dei contribuenti che possono accedere al regime contabile semplificato.
In particolare, la tenuta della
contabilità semplificata è ora consentita qualora nell'anno precedente non sia stato superato il seguente nuovo limite di ricavi:
limiti per la tenuta della CONTABILITA' SEMPLIFICATA :
per le Imprese esercenti attività di servizi
Ricavi anno precedente
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vecchio limite
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nuovo limite
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non superiori a € 309.874,14
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non superiori a € 400.000
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per le Imprese esercenti altre attività diverse dalla prestazione di servizi
Ricavi anno precedente
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vecchio limite
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nuovo limite
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non superiori a € 516.456,90
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non superiori a € 700.000
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Tuttavia il Decreto in questione non aveva modificato i limiti di accesso all'opzione per le liquidazioni IVA trimestrali, i quali rimanevano i seguenti.
limiti per poter optare per la LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE:
Volume d'affari anno precedente
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Imprese esercenti attività di servizi
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non superiore a € 309.874,14
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Imprese esercenti altre attività
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non superiore a € 516.456,90
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