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Il secondo acconto Ires ed Irap 2011 entro il 30.11.2011

La determinazione dell’acconto Ires 2011

Per determinare l’ammontare dell’acconto dovuto è possibile utilizzare alternativamente il metodo storico o quello previsionale.
Utilizzando il metodo storico l’acconto Ires per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2011 è stabilito in misura pari al 100% dell’imposta relativa al periodo d’imposta precedente (al netto dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto subite, risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’esercizio precedente), ossia degli importi indicati:

  • al rigo RN17 del mod. Unico SC 2011;
  • al rigo RN28 del mod. Unico ENC 2011.

Quindi, per stabilire se sussista l’obbligo di versare l’acconto Ires per il periodo d’imposta 2011, per le società di capitali e gli enti commerciali, si dovrà considerare l’importo indicato in tali righi, e se detto importo:

  • è inferiore a € 21, l’acconto non è dovuto;
  • è pari o superiore a € 21, ma inferiore a € 257, è dovuto l’acconto in un’unica soluzione entro il 30.11.2011, o nell’undicesimo mese dell’esercizio successivo per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nella misura del 100%;
  • è pari o superiore a € 257, l’acconto deve essere versato in due rate:
    • prima rata nella misura del 40% dell’acconto complessivo (pari al 100%), entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi a saldo per l’esercizio precedente;
    • seconda rata nella misura del 60% dell’acconto complessivo (pari al 100%), entro l’undicesimo mese dell’esercizio (entro il 30.11.2011 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

In alternativa al metodo storico è possibile determinare l’acconto son il metodo previsionale, in questo caso l’acconto dovuto è determinato sulla base di una stima del reddito/valore della produzione che si presume di conseguire nel 2011. Qualora il contribuente preveda di conseguire nel 2011 un reddito/valore della produzione inferiore rispetto a quello realizzato nel 2010, lo stesso può effettuare il versamento dell’acconto in misura inferiore a quanto risultante con il metodo storico o non effettuare alcun versamento. È consigliabile pertanto di adottare criteri prudenziali di calcolo, per evitare di incorrere nella sanzione del 30% (più interessi) applicata per insufficiente versamento d’acconto.



Aggiornata il: 16/11/2011