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Fatturazione elettronica ai fini IVA: le nuove regole

Il contenuto della fattura e la fattura differita

Dal 1 gennaio 2013, secondo l'art. 21 in fattura   è obbligatorio indicare:

  •  il numero di partita IVA del cessionario/committente nazionale
  •  il numero di identificazione IVA in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE
  •  il codice fiscale, nel caso in cui il cessionario/committente italiano non agisca nell’esercizio d’impresa, arte o professione
  • in caso di operazioni non soggette, non imponibili, esenti o comunque senza distinta indicazione dell’IVA per effetto anche di “regimi” particolari, il richiamo alla specifica norma UE o nazionale non è più obbligatorio, ma solo facoltativo, mentre deve essere indicato il titolo di non applicazione dell’imposta;

E' possibile ricorrere alla fattura differita nel caso in cui le cessioni di beni (la cui consegna o spedizione risulti da DDT o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione) o le prestazioni di servizi (individuabili attraverso idonea documentazione) siano effettuate:

  • nello stesso mese solare
  • nei confronti del medesimo soggetto

In tal caso, è consentito emettere un’unica fattura (con il dettaglio delle operazioni) entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.



Aggiornata il: 11/02/2013