Dal 1 gennaio 2013, secondo l'art. 21 in fattura è obbligatorio indicare:
- il numero di partita IVA del cessionario/committente nazionale
- il numero di identificazione IVA in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE
- il codice fiscale, nel caso in cui il cessionario/committente italiano non agisca nell’esercizio d’impresa, arte o professione
- in caso di operazioni non soggette, non imponibili, esenti o comunque senza distinta indicazione dell’IVA per effetto anche di “regimi” particolari, il richiamo alla specifica norma UE o nazionale non è più obbligatorio, ma solo facoltativo, mentre deve essere indicato il titolo di non applicazione dell’imposta;
E' possibile ricorrere alla fattura differita nel caso in cui le cessioni di beni (la cui consegna o spedizione risulti da DDT o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione) o le prestazioni di servizi (individuabili attraverso idonea documentazione) siano effettuate:
- nello stesso mese solare
- nei confronti del medesimo soggetto
In tal caso, è consentito emettere un’unica fattura (con il dettaglio delle operazioni) entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.