La tassa sulle barche è dovuta per tutte le unità da diporto – imbarcazioni e navi- di lunghezza superiore ai 10 metri, possedute o detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dal Paese di immatricolazione dell’imbarcazione.
Gli importi della tassa sono stabiliti nelle seguenti misure, in funzione della lunghezza dell’imbarcazione:
lunghezza scafo
(in metri)
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tassa (in €)
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Fino a 10
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0
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da 10,01 a 12
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800
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da 12,01 a 14
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1.160
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da 14,01 a 17
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1.740
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da 17,01 a 20
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2.600
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da 20,01 a 24
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4.400
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da 24,01 a 34
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7.800
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da 34,01 a 44
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12.500
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da 44,01 a 54
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16.000
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da 54,01 a 64
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21.500
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superiore a 64
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25.000
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La tassa è ridotta della metà:
- per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia;
- per le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in kw non sia inferiore a 0,5.
La tassa è ridotta:
- del 15%, dopo 5 anni dalla data di costruzione;
- del 30%, dopo 10 anni dalla data di costruzione;
- del 45%, dopo 15 anni dalla data di costruzione.
Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.