La misura della detrazione dai redditi IRES/ IRPEF delle spese per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici passerà dal 55% al 65%. Restano esclusi come già nell’ultima modifica di questa norma, le pompe di calore e gli impianti geotermici e gli scaldabagno a pompa di calore. Restano dunque compresi (con gli stessi i tetti di spesa):
- Impianti di pannelli a energia solare,
- caldaie a condensazione,
- isolamento delle pareti e dei sottotetti
- Installazione di finestre ed infissi per un migliore isolamento energetico
- Generatori di calore che utilizzano fonti rinnovabili (secondo i parametri della L 296/2006)
- Lavori di adeguamento antisismico
La nuova scadenza dell’agevolazione è differenziata:
- per i privati scadrà il 31 .12.2013 ,
- per lavori eseguiti su condomini si potrà usufruirne ancora per dodici mesi ossia fino al 30.6..2014, ciò probabilmente per i tempi più lunghi necessari per le decisioni condominiali.