Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Edilizia: le semplificazioni del Decreto del Fare

Silenzio assenso e Sportello Unico Edilizia

L’articolo 30 L.n. 98/2013  ha ridotto anche il silenzio assenso in edilizia, precedentemente fissato in 90 giorni, a 30 gg.
In pratica la mancata risposta dell’ amministrazione entro i 30 giorni dalla proposta  è da intendere come risposta positiva e permette di inizare i lavori. Eventuali contestazioni su tali lavori devono essere presentate da terzi entro 60 giorni. Ciò non si applica però se ci sono particolari vincoli ambientali o artistici sull'immobile. In questi casi comunque si potrà d’ora in poi sempre fare riferiimento unicamente allo Sportello Unico per l’edilizia del Comune che è tenuto a raccogliere le varie autorizzazioni necessarie e a rispondere al cittadino. Il silenzio del Comune per 30 giorno dopo la presentazione dell’istanza, è da intendere come un rigetto dell’istanza. L’esito negativo dell’istanza deve essere comunicato dal Comune al privato al massimo dopo 5 giorni, in modo che il privato possa fare ricorso al Tar, entro 60 giorni.  L'assenza di risposta in questo caso forma  il silenzio-rifiuto.  Non è comunque possibile iniziare il lavori prima della definizione della pratica.
 


Aggiornata il: 04/09/2013