Modello F24: le regole di compensazione
Modello F24: attuali regole di presentazione
Nel caso di:
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F24 con compensazione a saldo zero, la presentazione è esclusivamente telematica, sia per i titolari di partita Iva che per i soggetti privati. Possono essere utilizzati i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel). In questo caso, quindi, non è possibile utilizzare il mod. F24 cartaceo, né il servizio di remote/home banking di banche/poste;
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F24 con compensazione con saldo a debito, le modalità di compensazione sono diverse a seconda che si tratti di soggetti privati o titolari di partita Iva.
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I titolari di partita Iva, a partire dal 24.4.2017, hanno l'obbligo generalizzato di utilizzare le modalità telematiche dell'Agenzia delle Entra(Fisconline/Entratel) per i crediti relativi alle imposte dirette, IVA, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, ritenute, crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 68/E/2017, ha fornito un elenco di codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita dell'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (riportato all'allegato 2 della risoluzione stessa);
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i soggetti privati possono usare tutti i servizi telematici (Entratel/Fisconline, remote/home banking).
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F24 senza compensazione, le modalità di presentazione sono diverse a seconda che si tratti di soggetti privati o titolari di partita Iva.
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I titolari di partita Iva hanno l'obbligo generalizzato di utilizzare le modalità telematiche, potranno usare sia i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel), sia quelli di remote/home banking gestiti da banche o poste;
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i soggetti privati possono usare sia i servizi telematici (Entratel/Fisconline, remote/home banking), sia il modello cartaceo, indipendentemente dall'importo. Questa è appunto la novità introdotta con la conversione in legge del Decreto fiscale collegato alla finanziaria 2017 (L. 225/2016), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 02.12.2016, Suppl. Ord. n. 53.
F24
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Soggetti
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Presentazione consentita
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A zero
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Tutti
(titolari e non di partita Iva)
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Telematica, esclusivamente attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate
(Entratel o Fisconline)
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A debito senza compensazioni
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Privato
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Entratel/Fisconline remote/home banking/ cartacea
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Titolari di partita IVA
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Entratel /Fisconline remote/home banking
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A debito con compensazioni
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Privato
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Entratel /Fisconline remote/home banking
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Titolari di partita IVA per crediti IVA, imposte dirette, addizionali, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, crediti da quadro RU riportate nell'Allegato 2 della Risoluzione 68/E/2017
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Telematica, esclusivamente attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate
(Entratel o Fisconline)
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Attenzione però a quanto evidenziato in precedenza ovvero che tra i codici indicati non sono ricompresi in quanto esclusi dai nuovi obblighi i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del modello 730 e le somme erogate ai sensi del cd. Bonus Renzi (articolo 1 del D.L. n. 66 del 2014 e dell’articolo 1, commi 12 e ss., della L. n. 190 del 2014) . Ciò, ovviamente, laddove la delega di pagamento non esponga anche importi a credito per i quali risulti necessario il rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223 del 2006.
Fonte: Fisco e Tasse
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