Diversamente da quanto previsto finora per la consegna del CUD, il legislatore questa volta ha fissato una sanzione di 100 Euro per ogni omessa, tardiva o errata certificazione, senza possibilità di poter applicare il cumulo giuridico in caso di violazioni plurime, previsto dall'art. 12 del D.lgs. 472/97. In caso di errata certificazione, la sanzione non è corrisposta se la trasmissione di quella corretta avviene entro i 5 giorni successivi dalla scadenza del 7 marzo (quindi generalmente entro il 12 marzo).