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IVAFE: come cambia dopo la Legge Europea 2013 bis

La nuova disciplina IVAFE

Prima che la Legge Europea 2013 bis intervenisse a modificare la disciplina IVAFE (art. 19, commi 18-21, D.L. n. 201/2011), l'imposta si applicava alle "attività finanziarie", ai conti correnti ed ai libretti di risparmio detenuti all'estero da persone fisiche residenti in Italia.
Il concetto di "attività finanziarie" era abbastanza esteso. L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012, aveva ritenuto opportuno indicare le tipologie di attività finanziarie estere alle quali si applicava l’Ivafe, includendovi non solo partecipazioni, obbligazioni, azioni e contratti di natura finanziaria, ma anche metalli preziosi (allo stato grezzo o monetato) e valute estere (in banconote o monete). In dottrina, l'IVAFE si intendeva estesa anche alle quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli ed i finanziamenti dei soci in società estere.
 
L'imposta era (ed è) dovuta:
  • per le attività finanziarie, in misura proporzionale al valore delle attività stesse (2‰ dal 2014);
  • per i conti correnti e libretti di risparmio, in misura fissa pari a € 34,20 ed è dovuta solo se il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a € 5.000, tenendo conto di tutti i conti o libretti detenuti dal contribuente presso il medesimo intermediario e a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo d’imposta.
 
IVAFE ANTE LEGGE EUROPEA BIS
AMBITO DI APPLICAZIONE
MISURA
   Attività finanziarie
detenute all'estero
Proporzionale (2‰ dal 2014)
Conti correnti e libretti di risparmio
detenuti all'estero
Fissa (€ 34,20 se giacenza media annua
 > € 5.000)
 
 
La Legge Europea 2013 bis, per evitare una procedura d'infrazione da parte dell'UE nei confronti dell'Italia per violazione del principio di libera circolazione dei capitali, ha equiparato di fatto l'ambito di applicazione dell'IVAFE a quello di applicazione dell'imposta di bollo sulle attività finanziarie detenute in Italia.
A tal fine, all'art. 19, commi 18 - 21, D.L. n. 201/2011, le parole "attività finanziarie" sono sostituite dalle parole "prodotti finanziari", intendendosi per essi solo gli strumenti finanziari ed ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Ciò vale a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2014.
In sostanza, dal 2014, anche l'IVAFE, come l'imposta di bollo in Italia, si applica solo su:
  • i prodotti finanziari detenuti all'estero (per i quali si applica nella misura del 2 per mille);
  • i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero (per i quali l'IVAFE resta dovuta nella misura fissa di 34,20 euro se il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti è superiore a 5.000 euro).
Risultano, pertanto, esclusi i metalli preziosi (allo stato grezzo o monetato) e le valute estere (in banconote o monete), così come dovrebbero ritenersi esclusi dall'IVAFE anche le quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli ed i finanziamenti dei soci in società estere.
E' da ritenersi perciò superato l'elenco delle attività finanziarie soggette a IVAFE fornito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 28/E/2012 e gli operatori si attendono ora un aggiornamento dell'elenco da parte dell'Agenzia.
  
 
IVAFE POST LEGGE EUROPEA BIS
AMBITO DI APPLICAZIONE
MISURA
   Prodotti finanziari
detenuti all'estero
Proporzionale (2‰ dal 2014)
Conti correnti e libretti di risparmio
detenuti all'estero
Fissa (€ 34,20 se giacenza media annua
 > € 5.000)
 


Aggiornata il: 14/11/2014