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Novità Redditi SC 2018: la dichiarazione delle società di capitali

Determinazione dell' IRES – Quadro RN

  •  E’ stato inserito un nuovo campo nel rigo RN4, dove indicare l’importo delle perdite ricevute riferibili a una nuova attività produttiva ai sensi dei commi 76 e 77 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, computabili, dalla società cessionaria, in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d’imposta della cessione.
  •  E’ stata prevista l’aliquota IRES del 24 per cento, in luogo del 27,5 per cento, a seguito della modifica apportata all’art. 77, del TUIR dalla legge del 28 dicembre 2015, n. 208. Inoltre è stata prevista l’indicazione per gli enti creditizi e finanziari, escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e per la Banca d’Italia, dell’imposta addizionale di 3,5 punti percentuali all’aliquota di cui all’art. 77 del TUIR (art. 1, comma 61, legge 28 dicembre 2015, n. 208).
  •  E’ stata prevista, ai sensi del comma 355 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la riduzione alla metà dell’aliquota IRES nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 21/05/2018