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IVAFE 2018: quando va pagata l'imposta sulle attività estere?

IVAFE 2018: investimenti esclusi dalla tassazione

Dal 2014 ai fini Ivafe è necessario calcolare l’imposta non più su tutte le attività finanziarie detenute all’estero ma solo sui prodotti finanziari veri e propri. E l’imposta, in questo caso, è dovuta a prescindere dall’importo dell’investimento, tranne, ovviamente, nel caso di conti correnti e depositi bancari per i quali è applicabile la soglia dei 5.000 euro.

Grazie alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge del 30 ottobre 2014 n. 161, Legge europea 2013- bis, a partire dall’anno d’imposta 2014 è stata uniformata la base imponibile degli investimenti finanziari ai fini del pagamento delle imposte. Si applicano, quindi, le stesse disposizioni e vengono tassati gli stessi prodotti e investimenti finanziari per i quali sono previste imposte in Italia.

La tassazione non riguarda più tutte le attività finanziarie detenute all’estero, come previsto nell’anno d’imposta 2013, ma esclusivamente prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio. Invece sono esclusi tutti i beni eventualmente depositati nelle cassette di sicurezza, ad esempio metalli preziosi, valute, polizze di assicurazione.

Imposta non dovuta, inoltre su partecipazioni in società non quotate e contratti derivati. Il cambio di rotta è conseguenza dell’avvio della procedura di infrazione da parte della Ue, che ha rilevato il diverso trattamento, ai fini fiscali, delle attività di investimento “in casa” o all’estero. Come previsto per le imposte sulle attività finanziarie in Italia, poi, a partire dal 2014 l’aliquota dell’Ivafe è fissata allo 0,2%.

Ai fini dell’obbligo di versamento dell’imposta sulle attività finanziarie all’estero fa testo esclusivamente il requisito della “residenza estera” dell’investimento o dell’attività in questione, mentre non si deve far riferimento al soggetto emittente.

Quindi in caso di attività finanziarie estere, che siano però oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente, o siano in custodia, amministrazione o gestione con soggetti intermediari residenti, l’Ivafe non è dovuta perché si rientra in questo caso nell’applicazione dell’imposta sugli investimenti in Italia. In pratica non c’è differenza di importo, in quanto anche in questo caso è dovuta la stessa percentuale sul controvalore delle attività in questione, ma il versamento viene effettuato direttamente dall’intermediario.

 

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 29/06/2018