L'articolo 5 del DL 193/2016 in merito alla dichiarazione integrativa dell’IVA ha previsto che possano essere corretti errori/omissioni:
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che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile;
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che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile.
L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative:
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presentate entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere:
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portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale
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utilizzato in compensazione;
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chiesto a rimborso sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti;
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presentate oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere:
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chiesto a rimborso se ne ricorrono i requisiti;
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utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.