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Separazione e divorzio: il regime fiscale degli assegni

L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE

Regime applicabile in caso di assegno di mantenimento per il coniuge
Per quanto attiene l'assegno corrisposto per il mantenimento del coniuge, l'art. 10, comma 1, lettera c), del Tuir stabilisce che:

  1. gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria sono dedotti dal reddito complessivo, costituendo, pertanto, oneri deducibili.
  2. i redditi derivanti da corresponsione di assegno di mantenimento o divorzile costituiscono reddito assimilato al reddito da lavoro dipendente secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lettera i), del Tuir e devono, pertanto, essere dichiarati da parte del percettore nel quadro dove vengono dichiarati tali redditi.

L'art. 52, comma 1, lettera c), del Tuir specifica poi che tali redditi si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.
Da quanto sopra emerge che presupposto per la deducibilità e l'imponibilità degli importi erogati è che gli stessi risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria con cui è disposta la misura e la periodicità.

La questione è stata oggetto di diversi interventi da parte della giurisprudenza sia di legittimità che costituzionale.

In particolare, la Corte Costituzionale, con l'ordinanza 6 dicembre 2001, n. 383, ha affermato che la corresponsione periodica e quella una tantum costituiscono due forme di adempimento differenti atteso che:

  1. "l'importo da corrispondere in forma periodica viene stabilito in base alla situazione esistente al momento della pronuncia, con la conseguente possibilità di una  revisione, in aumento o in diminuzione, mentre,
  2. al contrario, quanto versato una tantum, che non corrisponde necessariamente alla capitalizzazione dell'assegno periodico, viene concordato liberamente dai coniugi nel suo ammontare e definisce una volta per tutte i loro rapporti per mezzo di una attribuzione patrimoniale, producendo l'effetto di rendere non più rivedibili le condizioni pattuite, le quali restano così fissate definitivamente".

Tale orientamento è stato successivamente ribadito dalla Suprema Corte (...) L'Agenzia delle Entrate, con la ris. n. 153/E dell'11 giugno 2009, ha poi precisato che la non deducibilità dell'importo stabilito una tantum permane anche in caso di accordo per la rateizzazione del pagamento, atteso che, in questo caso, permane comunque la caratteristica transattiva di risoluzione definitiva di ogni rapporto tra i coniugi.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 30/07/2018