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Separazione e divorzio: il regime fiscale degli assegni

REGIME APPLICABILE ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI

Diversa disciplina è invece stabilita per la corresponsione delle somme destinate al mantenimento dei figli.

Stabilisce, infatti, l'art. 3, comma 3, lettera b), del Tuir che sono esclusi dalla base imponibile (per il coniuge percettore) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Per quanto attiene i figli a carico, l'art. 12, comma 1, lettera c), del Tuir prevede poi un regime di detrazioni stabilendo gli importi detraibili dall'imposta lorda per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati o affiliati.
In caso di separazione di fatto, la norma prevede che, salvo diverso accordo tra le parti volto ad attribuire la detrazione al genitore che ha il reddito complessivo più elevato, la detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori.

Nel caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio spetta, salvo diverso accordo, al genitore affidatario in caso di affidamento esclusivo mentre nel caso di affidamento condiviso che, come si è visto, rappresenta l'ordinario regime di affidamento, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, fatta sempre salva la possibilità di accordarsi diversamente. 

L'Agenzia delle Entrate  con la circolare  n. 34/E del 4 aprile 2008 ha precisato che:

  • in caso di affidamento esclusivo le parti possono accordarsi esclusivamente nel senso di suddividere la detrazione al 50% o attribuirla al genitore che ha il reddito più elevato, mentre
  •  in caso di affidamento condiviso le parti possono accordarsi per attribuire la detrazione interamente al genitore con il reddito più elevato, rimanendo così preclusa la possibilità di diverse percentuali di ripartizione della detrazione.

La stessa circolare ha poi stabilito che in caso di figli a carico maggiorenni le parti possono continuare a fruire della detrazione nella medesima misura in cui era ripartita per il figlio quando era ancora minorenne, fatta sempre salva la possibilità di diverso accordo, mentre in assenza di una precedente pronuncia giudiziale sull'affidamento del figlio minore, salvo diverso accordo, la detrazione deve essere ripartita in egual misura tra i genitori.

Tale orientamento è stato ribadito dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circ. n. 19/E del 1° giugno 2012, in cui precisa che è irrilevante il fatto che il figlio maggiorenne conviva con uno solo dei genitori atteso che la condizione della residenza presso uno dei due genitori non è tenuta in considerazione dall'art. 12 del Tuir per definire la ripartizione della detrazione.
Lo stesso articolo 12 stabilisce ancora che ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

 
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 30/07/2018