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Separazione e divorzio: il regime fiscale degli assegni

SEPARAZIONE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

In materia di imposizione fiscale indiretta, i procedimenti di separazione e divorzio sono dal legislatore stati tradizionalmente considerati esenti da imposta. In particolare, l'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74 stabilisce che tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

La Corte Costituzionale, con la sent. n. 154 del 10 maggio 1999, ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, e  provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi .
La giurisprudenza della Cassazione ha quindi precisato l'ambito di applicazione della norma stabilendo che "l'esenzione "dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa", (...)   si estende ad ogni tipo di "tassazione", indipendentemente dalla natura di "imposta" o "tassa" in senso proprio del tributo concretamente in discussione.

Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, all'art. 10 aveva poi espressamente stabilito l'esenzione dall'obbligo del versamento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo per i processi in materia di separazione e divorzio. Tale norma è stata modificata dall'art. 37 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 che ha, comunque, mantenuto l'esenzione già prevista  per i procedimenti in materia di assegni riguardanti la prole e non ha, comunque, inciso sull'esenzione già prevista  per le altre forme di imposizione .

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 30/07/2018