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Separazione e divorzio: il regime fiscale degli assegni

SEPARAZIONE E DIVORZIO : RIFLESSI SUL TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Nell'ambito degli accordi che precedono la separazione e il divorzio e che formano oggetto della trattativa tra le parti, i coniugi possono prevedere il trasferimento di quote di comproprietà o dell'intera proprietà sugli immobili facenti parte del patrimonio familiare.
La circ. n. 49/E del 16 marzo 2000 dell'Agenzia delle Entrate prevedeva la tassazione agevolata per detti trasferimenti, purché formalizzati nell'ambito del procedimento di separazione e divorzio nella forma obbligatoria del preliminare o traslativa dell'atto di compravendita. La circ. 21 giugno 2012, n. 27/E(26) richiede che gli accordi siano contenuti nel testo omologato dal Tribunale o nella sentenza di divorzio.
In caso di trasferimenti gratuiti o verso corrispettivo vige una diversa tassazione delle plusvalenze:

  1.  Nell'ipotesi di trasferimento gratuito, non vi è certamente realizzo di plusvalenza.
  2. Nell'ipotesi di trasferimento verso corrispettivo, può probabilmente ritenersi esclusa da tassazione la plusvalenza ai sensi dell'art. 19 della L. n. 74/1987  che esonera da "ogni altra tassa" gli atti ed i provvedimenti relativi al divorzio (norma applicabile anche alla separazione personale: Corte Cost. 10 maggio 1999, n. 154) .

In caso di successiva rivendita di immobile acquistato come sopra, occorre distinguere:
a) trattandosi di acquisto a titolo gratuito, quest'ultimo può essere ai fini in oggetto equiparato alla donazione, con la conseguente neutralità di esso ai fini della tassazione della plusvalenza (salva l'ipotesi in cui si tratti di terreno edificabile);
b) trattandosi di acquisto a titolo oneroso, in relazione al quale non sarà stato tuttavia indicato alcun valore ai fini fiscali (posto che l'atto era agevolato ai sensi della L. n. 74/1987), occorrerà probabilmente far riferimento al "valore normale" al momento dell'atto di acquisto.

L'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

Quanto alla decadenza dal beneficio della agevolazione prima casa, l'Agenzia delle Entrate, con la citata circ. n. 27/E del 2012, ha risposto ai seguenti quesiti:

1) se uno dei coniugi trasferisce all'altro, prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, la propria quota del 50% della casa coniugale, acquistata con i benefici prima casa, l'Agenzia delle Entrate, rilevando che il trasferimento è effettuato in adempimento di un accordo di separazione o divorzio, ritiene che trovi applicazione il regime di esenzione previsto dall'art. 19 della L. n. 74/1987 per cui non opera la decadenza dal trattamento di favore per l'acquisto della c.d. prima casa, a prescindere dalla circostanza che il coniuge cedente provveda o meno all'acquisto di un nuovo immobile;

2) Se entrambi i coniugi vendono a terzi la propria casa coniugale, prima del decorso di cinque anni dall'acquisto, con rinuncia da parte di uno dei coniugi a favore dell'altro all'incasso del ricavato della vendita,  assume rilievo decisivo la considerazione che il coniuge tenuto a riversare le somme percepite dalla vendita all'altro coniuge non realizza di fatto alcun arricchimento dalla vendita dell'immobile, per cui non è soggetto a decadenza dal beneficio. Mentre  sull'altro coniuge, che percepisce l'intero corrispettivo della vendita, incombe l'obbligo di riacquistare, entro un anno dall'alienazione, un altro immobile da adibire ad abitazione principale, secondo le regole ordinarie. (...)

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 30/07/2018