I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione sono:
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gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
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gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D. Lgs. n. 422/1997 e relative leggi regionali di attuazione;
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le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo n. 285/2005, le imprese esercenti autoservizi di
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competenza regionale e locale di cui al citato al D. Lgs. n. 422/1997, le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
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gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Attenzione: sono ammessi al beneficio fiscale i consumi di gasolio effettuati dai veicoli di categoria euro 3 o superiore e mai i veicoli di categoria inferiore, sebbene muniti di idonei sistemi di riduzione del particolato.