Si prevede che, nei primi 12 mesi di vita del bambino, i genitori possono assentarsi per un periodo complessivo di 10 mesi.
La madre e il padre possono utilizzare l'astensione facoltativa anche contemporaneamente di 6 mesi entro i 6 anni di vita del bambino e il padre la può utilizzare anche durante il periodo (3 o 4 mesi) di astensione obbligatria della madre e durante l'allattamento .
L'indennità è pari al 30% della RMGG con 'esclusione dei ratei di 13a e 14a , in quanto durante tale periodo non maturano le mensilità aggiuntive.
Per il periodo restante di astensione facoltativa, successivo ai 6 mesi già fruiti, tra i primi 6 anni di vita del bambino e 8 anni, l'indennità spetta al 30%, solo se il reddito del genitore interessato sia inferiore a 16.327,68 (importo minimo di pensione x 2,5) (spetta il congedo ma NON l'indennità).
Il congedo fruito dagli otto anni ai dodici anni di vita del figlio non è indennizzato.