Il regime inizialmente previsto dal DL 78 2010 , piu volte modificato, è diventato strutturale (cioè sempre valido) a seguito della legge di stabilità 2016 e prevede:
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esenzione dal 90% ai fini delle imposte dirette e dell'Irap del reddito sia da lavoro dipendente che autonomo
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Per docenti e ricercatori italiani, comunitari o extra UE con 2 anni continuativi di documentata attività di ricerca o di docenza all'estero c/o università o centri di ricerca pubblici o privati.
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E richiesta la residenza fiscale italiana
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Il beneficio fiscale ha durata di 3 anni oltre l'anno in cui si prende la residenza fiscale in Italia, e rimanga tale
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Non ci sono limiti di età per fruire del beneficio