Come accennato sopra, in considerazione del volume di perdite creato dall’applicazione del regime di cassa e in particolare dalla gestione contabile delle rimanenze di magazzino, per attutire l’impatto notevole sul gettito è stato previsto, per i soggetti in contabilità semplificata, un regime transitorio di utilizzo delle perdite. In particolare:
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le perdite del periodo d’imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% o e al 60 %dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
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le perdite del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
Per quanto riguarda invece le perdite maturate nel 2017 e non utilizzate in compensazione di altri redditi nello stesso periodo 2017 (secondo le regole dettate dal regime vigente fino al 2017), la possibilità di recupero è effettuata, per i primi tre anni, nei limiti di determinate percentuali applicate ai redditi maturati nei periodi d’imposta 2018, 2019 e 2020.
Le percentuali previste sono del 40% dei redditi maturati nel 2018 e 2019 e del 60% del reddito maturato nel 2020; sostanzialmente sono tutte percentuali inferiori alla misura ordinaria dell’80% che opererà solo a decorrere dai redditi maturati per il periodo d’imposta 2021.
Questo intricato regime transitorio è riepilogato nello schema che segue.
REGIME TRANSITORIO |
PERCENTUALI DEL REDDITO PRODOTTO UTILIZZABILI PER LO SCOMPUTO DELLE PERDITE |
Perdite |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2017 non interamente compensate |
40% |
40% |
60% |
80% |
2018 |
40% |
60% |
80% |
2019 |
60% |
80% |