Anche in presenza di soli debiti, ancora iscritti in bilancio, sarà comunque possibile considerare conclusa la procedura di liquidazione, per esempio nel caso in cui la relativa posizione passiva sia:
- verso i liquidatori, per compensi o spese di chiusura della procedura;
- verso l’erario per imposte, in quanto possibilmente ancora non scadute;
- verso terzi per posizioni tecnicamente non rimborsabili: è il caso in cui l’attivo sia stato del tutto liquidato e non sia bastato a estinguere tutte le passività.
Se un Bilancio di Liquidazione presenta solo poste al passivo, senza nulla all’attivo da ripartire, è considerato accettabile: tutto l’attivo è stato coerentemente utilizzato per saldare le poste passive e quelle residue non sono estinguibili non essendovi altro all’attivo da alienare.