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Patent box, guida alla agevolazione

Regime di autoliquidazione OD

Il “regime di autoliquidazione OD” (oneri documentali) è definito nella circolare n. 28/E/2020 come “il regime opzionale introdotto dal D.L. Crescita che consente al contribuente, in ipotesi di utilizzo diretto del bene immateriale, di optare per l'autoliquidazione dell'agevolazione, previa predisposizione di idonea documentazione, secondo quanto previsto dal Provvedimento”.

Con decorrenza dal 2019, l'art. 4 del citato D.L. n. 34/2019 ha infatti introdotto la possibilità, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare sempre (anche in caso di utilizzo diretto degli “intangibles” agevolabili) autonomamente il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie secondo quanto previsto dal nuovo provvedimento attuativo.

Il ricorso al ruling è quindi divenuto solo opzionale, ed alternativo rispetto alla determinazione autonoma. Le disposizioni attuative della nuova opzione sono state definite con il provv. Agenzia delle Entrate 30.07.2019, n. 658445.

La Circolare n 28 chiarisce l'ambito soggettivo per accedere al nuovo regime di autoliquidazione OD - ordini documentali, ossia specifica che possono fruirne i soggetti beneficiari del Patent Box che abbiano esercitato una opzione Patent Box 8PB) per l'utilizzo diretto del bene immateriale valida per il periodo di imposta per il quale intendono fruirne.

L’avvenuto esercizio di una valida opzione PB costituisce il presupposto necessario per l’esercizio dell’opzione OD.

Le due opzioni (PB e OD), entrambe irrevocabili e rinnovabili, hanno una diversa durata:

  • l’opzione PB ha durata quinquennale;
  • l’opzione OD ha durata annuale.

La sola opzione PB garantisce l’accesso al PB con le modalità previste dalla relativa disciplina, ma se a tale opzione si affianca l’esercizio dell’opzione annuale OD, il contribuente può autoliquidare il beneficio direttamente in dichiarazione, fruendone in modalità frazionata e godendo dell’esimente sanzionatoria (se il set documentale è ritenuto idoneo in sede di controllo).

L’opzione OD deve essere comunicata entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione o, in caso di dichiarazione tardiva, nel maggior termine di 90 giorni.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 27/11/2020