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Il trattamento contabile e fiscale dei Software

Il software applicativo

Maggiore articolazione richiede l’inquadramento dei software applicativi; possono essere così classificati quei programmi destinati a svolgere specifiche funzioni, per rispondere a specifiche esigenza dell’utilizzatore, il cui obiettivo, per dirlo in modo diverso, non è il funzionamento dell’elaboratore, ma il soddisfacimento di colui che lo utilizza (come ad esempio un programma di videoscrittura). In questo caso il software avrà vita autonoma e sarà considerato un bene immateriale. Tuttavia queste considerazioni non sono sufficienti per inquadrare correttamente la fattispecie; a tal fine sarà necessario inserire nell’equazione di classificazione anche il titolo d’uso, e dovremo distinguere tra due casi: che il programma sia stato acquisito a titolo di proprietà oppure in licenza d’uso.

Il software applicativo acquisito a titolo di proprietà, sarà correttamente iscritto tra le Immobilizzazioni immateriali, nello specifico nell’Attivo dello Stato Patrimoniale alla voce B.I.3 Immobilizzazioni immateriali - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, secondo le disposizioni del Principio contabile OIC 24.

Dal punto di vista fiscale, le quote di ammortamento saranno deducibili in base all’articolo 103 comma 1 del TUIR, dedicato appunto a questa particolare tipologia di immobilizzazioni.

L’inquadramento del software applicativo acquisito con licenza d’uso, richiede invece un ulteriore differenziazione: sarà necessario distinguere se il pagamento della licenza sia stato una tantum o in base ad un canone periodico.

In caso di software applicativo con licenza d’uso pagato con canone periodico, il trattamento contabile sarà più semplice in quanto i canoni potranno essere spesati direttamente in Conto economico in B.7 Costi per servizi, secondo il principio della competenza, e dedotti, fiscalmente, di conseguenza, in base al principio dell’inerenza.

Per il caso del software applicativo acquisito con pagamento una tantum, sarà necessario constatare e distinguere, ancora, se la licenza sia acquisita tempo determinato o indeterminato.

Nel primo caso il programma sarà capitalizzato iscrivendolo all’Attivo dello Stato patrimoniale alla voce B.I.4 Immobilizzazioni immateriali - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili e prevederà un piano di ammortamento di durata equivalente alla durata della licenza. Da un punto di vista fiscale la deducibilità è regolata di conseguenza e in maniera coerente, dalle disposizioni dell’articolo 103 comma 2 del TUIR.

Infine, il software applicativo acquisito con pagamento una tantum e con licenza a tempo indeterminato, potrà essere trattato precisamente come il caso, già visto, del software applicativo acquisito a titolo di proprietà.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 03/12/2020