Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Il trattamento contabile e fiscale dei Software

Il software prodotto internamente

Anche per il caso del software prodotto internamente dall’azienda, sarà necessario effettuare la primaria distinzione tra software di base e software applicativo.

Per quanto riguarda il primo, per le sue strutturali caratteristiche di elemento subordinato ad un altro cespite, nulla cambia che sia stato acquistato o prodotto internamente, ai fini del suo inquadramento contabile prima e fiscale dopo: motivo per cui si potrà fare riferimento a quanto già esposto per il software di base.

Diversa è la questione per il caso del software applicativo prodotto internamente in azienda. In questo caso, sarà necessario effettuare una distinzione fondamentale e non trascurabile: che il software in questione sia tutelato o non tutelato, giuridicamente. La distinzione non è secondaria, in quanto, in base al Principio contabile OIC 24, l’iscrizione tra le immobilizzazioni di un bene immateriale sottoposto a tutela giuridica rappresenta un obbligo, mentre, in mancanza di questa, essa è solo una possibilità, rientrante nel contesto della capitalizzazione dei costi pluriennali.

Il software applicativo prodotto internamente e tutelato giuridicamente andrà iscritto nell’Attivo dello Stato patrimoniale in B.I.3 Immobilizzazioni immateriali – Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno. Fiscalmente, il trattamento corretto sarà quello, già illustrato, disposto dall’articolo 103 comma 1 del TUIR.

Diversamente, come si è detto, il software applicativo prodotto internamente ma non tutelato rientra nella sfera dei costi potenzialmente ad utilità pluriennale, che potranno, una volta accertata l’ipotesi di utilità futura, anche essere iscritti nell’Attivo dello Stato patrimoniale in B.I.7 Immobilizzazioni immateriali - Altre. In alternativa sarà comunque possibile spesare direttamente in Conto economico tali costi, nell’anno in cui sono stati sostenuti e qualificandoli per natura in base alla loro specificità.

Da un punto di vista fiscale la questione appare abbastanza semplice: in caso di capitalizzazione, questi costi confluiranno in Conto economico in base ad un piano di ammortamento costruito in funzione alle ipotesi di utilità futura e, se inerenti, saranno anche fiscalmente deducibili.

Nel diverso caso, invece, in cui tali costi verranno spesati direttamente in Conto economico, senza capitalizzazione, la deducibilità seguirà le regole generali stabilite dall’articolo 109 del TUIR.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 03/12/2020