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Finanziamenti: guida alle novità della Legge di Bilancio sul Fondo di Garanzia per le PMI

Le novità sui finanziamenti fino a 30.000

Il comma 216 della Legge di Bilancio dispone che i finanziamenti previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera m), del D.L. n. 23/2020, garantiti dal Fondo, possano avere, a decorrere dal 1 gennaio 2021 data di entrata in vigore della legge, una durata non più di 10 ma di 15 anni.

Si tratta dei finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo, concessi in favore di:

  • PMI
  • persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni,
  • nonché associazioni professionali e società tra professionisti,
  • agenti e subagenti di assicurazione e broker

la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.

Il comma 217 dispone che il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Il comma 218 apporta una modifica al criterio di calcolo del tasso di interesse, disponendo tale tasso che debba comunque essere non superiore allo 0,20%% aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento.

Si precisa che i commi 216 e 217 intervengono ulteriormente rispetto a quanto già disposto dai commi 213, 244 e 245 sulla disciplina temporanea e straordinaria del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020, adottata per sostenere la liquidità delle PMI nell’attuale situazione di crisi pandemica

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 13/01/2021