L'incentivo, sotto forma di credito di imposta è riconosciuto,
- nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021,
- nella misura del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, fino a un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.
L'effettività del sostenimento delle spese risulta da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, al regolamento (UE) n. 1408/2013 e al regolamento (UE) n. 717/2014 e non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni previste dalla normativa nazionale, regionale o europea.
Il credito d'imposta è riconosciuto dal Ministero della transizione ecologica secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse complessivamente disponibili.
Il Ministero, ricevuta l'istanza di accesso all'agevolazione, verifica la correttezza dei dati indicati e della documentazione trasmessa e, nel caso in cui le verifiche si concludano positivamente, determina, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, l'ammontare dell'agevolazione concedibile, nel limite massimo di 2.000 euro per ciascun beneficiario.
Entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il Ministero della transizione ecologica, previa verifica, mediante il Registro nazionale degli aiuti di Stato, circa il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale previsto dal regolamento «de minimis», procede alla registrazione dell'aiuto individuale e comunica al beneficiario l'ammontare del credito d'imposta spettante e la data a decorrere dalla quale lo stesso è utilizzabile.
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di cui all'art. 5, comma
A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.