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Società agricole e determinazione del reddito su base catastale

Determinazione del reddito imponibile per le società agricole

Il reddito delle società agricole che esercitano l’opzione per la determinazione secondo i criteri catastali non viene tuttavia considerato reddito fondiario ma resta reddito di impresa.

Questo fatto non è privo di conseguenze:

  • L’opzione per la determinazione del reddito secondo i criteri catastali non  configura un’ipotesi di destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio  dell’impresa;
  • L’opzione non esonera le società dalla tenuta delle scritture contabili secondo il regime adottato : semplificato o ordinario.
  • Nonostante il reddito sia determinato secondo criteri catastali, deve essere compilato il prospetto della dichiarazione dei redditi da dove risultano i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo (cio’ comporta che la società continuerà ad effettuare gli ammortamenti ecc..) al fine di assicurare la continuità dei valori tra il prima e il dopo esercizio dell’opzione.
  • Durante il periodo di determinazione del reddito secondo i criteri catastali continueranno ad essere dedotti costi e tassati ricavi i cui presupposti di deduzione o tassazione erano sorti in periodi precedenti e la cui rilevanza fiscale è stata rinviata nel rispetto delle norme del Tuir.
  • Per quanto riguarda le plusvalenze o minusvalenze occorre distinguere quelle relative ai beni acquisiti nel corso dei periodi d’imposta di vigenza dell’opzione da quelli acquisiti in precedenza. Per le plusvalenze o minusvalenze relative a beni acquisiti prima dell’opzione vale la regola che concorrono alla determinazione del reddito in via ordinaria; mentre quelle derivanti dalla cessione di beni mobili strumentali acquisiti nel corso del periodo d’imposta in cui ha effetto l’opzione, non concorrono alla determinazione del reddito di detti periodi di imposta. Tuttavia le quote di ammortamento calcolate sui beni mobili  strumentali acquistati prima o in vigenza del regime che non hanno assunto rilevanza fiscale, in quanto assorbite nella determinazione catastale del reddito, riducono il costo fiscale del bene al momento della fuoriuscita dal regime opzionale in esame.

Per quanto invece riguarda le plusvalenze e le minusvalenze relative ai beni immobili il legislatore, con una disposizione di natura antielusiva, ha previsto che le stesse concorrono, in ogni caso, alla determinazione del reddito secondo criteri ordinari.

Fonte:


Aggiornata il: 17/05/2013