Le perdite prodotte negli esercizi precedenti a quello in cui viene esercitata l’opzione per la tassazione del reddito con il criterio catastale continuano ad essere riportabili e quindi abbattono il reddito determinato catastalmente.
Si ricorda che le perdite di un periodo d’imposta possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi, mentre le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite di tempo.
E’ possibile che anche in periodi di determinazione del reddito con criteri catastali possano esservi esercizi in perdita, a causa di costi di precedenti esercizi. Tali perdite per l’Agenzia possono essere riportate al pari delle altre.