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Apprendistato: vantaggi e regole dopo il Jobs Act

Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2012

Il Testo Unico sull’apprendistato approvato  con il D. Lgs. n. 167 del 14.09.2011 ha riconosciuto sostanziali agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono apprendisti e la Legge di Stabilità 2012  ha reso ancora più vantaggiosa l’assunzione di giovani con contratto di apprendistato da parte delle imprese con al massimo 9 lavoratori dipendenti.

Fino al 2011, il contratto di apprendistato prevedeva:

  • per le imprese con almeno 10 dipendenti, un’aliquota contributiva agevolata pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini contributivi;
  • per le imprese con al massimo 9 dipendenti:
    • un’aliquota contributiva pari all’1,5% per i periodi contributivi maturati nel 1° anno di contratto di apprendistato;
    • un’aliquota contributiva pari al 3% per i periodi contributivi maturati nel 2° anno di contratto di apprendistato;
    • un’aliquota contributiva pari al 10% per i periodi contributivi maturati successivamente al 2° anno di contratto di apprendistato.

L’aliquota contributiva in capo all’apprendista è, invece, sempre pari al 5,84%.

La Legge di Stabilità 2012, con l’intento di promuovere l’occupazione giovanile, ha ora stabilito che i datori di lavoro con al massimo 9 dipendenti e che decidono di assumere apprendisti dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 godranno di uno sgravio contributivo totale (100%) per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto (periodo che coincide generalmente con la durata massima del contratto di apprendistato stesso).
Per i periodi contributivi maturati successivamente al 3° anno di contratto di apprendistato, si passa poi all’aliquota contributiva ordinaria prevista per l’apprendistato pari al 10% (comunque molto conveniente).
Si precisa che, ai fini del calcolo del numero dei dipendenti, rilevano i lavoratori in possesso di qualunque qualifica, inclusi:

  • dirigenti e lavoratori a domicilio;
  • lavoratori part-time e intermittenti in proporzione alle ore di lavoro effettivo;
  • lavoratori a termine, in proporzione alla durata del contratto.

Non rilevano ai fini di detto computo, invece:

  • gli altri apprendisti;
  •  i lavoratori assunti con contratto d’inserimento;
  • i lavoratori somministrati;
  • i lavoratori assenti, se in loro sostituzione è stato assunto un altro lavoratore che rientra nel computo dell’organico aziendale.

La stessa Legge di Stabilità ha poi previsto che dal 2012 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali stanzierà annualmente, con proprio decreto, risorse fino a 200 milioni di euro per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, di cui il 50% destinato ai contratti di apprendistato professionalizzante.
Il contratto di apprendistato , al di la di questi sgravi temporanei,  comporta  comunque vantaggi sia per il datore di lavoro, che per l’apprendista. Ricordiamoli in breve.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 26/09/2016