Per
consentire al sostituto d’imposta il
versamento del contributo di solidarietà, l’Agenzia delle Entrate, con la
Risoluzione n. 4/E del 9 gennaio 2012, ha istituito
due codici tributo:
- “1618”, da utilizzare con il modello F24; il codice dovrà essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, rispettivamente il mese e l’anno in cui si effettua l’operazione di conguaglio del contributo di solidarietà (formato “00MM” e “AAAA”);
- “145E”, da utilizzare con il modello “F24 enti pubblici”; il codice dovrà essere esposto nella sezione “Erario” (valore F), e nei campi “riferimento A” e “riferimento B” dovranno essere indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui si effettua l’operazione di conguaglio (formato “00MM” e “AAAA”); non dovranno invece essere valorizzati i campi “codice” ed “estremi identificativi”.