È stato modificato l’art. 32, 1° comma, del D.p.r. 633/72 prevedendo che i nuovi limiti di volume d’affari sotto i quali si è ammessi alla tenuta di un bollettario a madre e figlia ai fini della fatturazione e registrazione delle operazioni effettuate sono:
- 400.000 € per le prestazioni di servizi;
- 700.000 € per le cessioni di beni;
- 700.000 € per i contribuenti che esercitano entrambe le attività.
I limiti per l’utilizzo del bollettario a madre e figlia vengono così equiparati a quelli previsti per l’utilizzo della liquidazione trimestrale, così come modificati dalla Legge di stabilità 2011.