Premesso che le riduzioni di aliquote eventualmente deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di gettito (50%) riservata allo Stato vediamo un quadro di sintesi delle modifiche attuabili dai Comuni.
Sull’ aliquota ordinaria 0,76% Il Comune può intervenire, con delibera del consiglio comunale come segue:
- modificare in aumento o diminuzione l’aliquota fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali portandola quindi a 0,46 minimo o 1,06 massimo.
- diminuire fino allo 0,4% nel caso di:
- immobili non produttivi di reddito fondiario;
- immobili posseduti da soggetti passivi Ires;
- immobili locati;
3. diminuire fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell’impresa costruttrice (immobili merce):
-
fintanto che permane la destinazione alla vendita del fabbricato;
-
a condizione che il fabbricato non sia locato;
-
per un periodo comunque non superiore a 3 anni dall’ultimazione dei lavori.
Sull’ aliquota ridotta dello 0,4% per l ‘ ABITAZIONE PRINCIPALE e sue PERTINENZE Il Comune, con delibera del consiglio comunale, può :
• aumentare/diminuire tale aliquota per un massimo di 0,2% cioè portarla a 0,2 minimo o 0,6 max
Sull’aliquota ridotta dello 0,2% Per FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE Il Comune, con delibera del consiglio comunale, può
• diminuire tale aliquota fino allo 0,1%.
Le province autonome di Trento e Bolzano, oltre che prevedere la riduzione dell’aliquota Imu per i fabbricati rurali strumentali fino allo 0,1%, possono anche, con propria legge, consentire agli enti locali di introdurre altre esenzioni, detrazioni o deduzioni.