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Come funziona la Tobin tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie

La Tobin tax italiana

In ogni caso, a prescindere dagli obiettivi di politica fiscale che il Legislatore nazionale vuole perseguire, e che questo articolo non intende sindacare, l’articolo 1 della Legge 228/2012, commi da 491 a 499, regola la cosiddetta Tobin tax italiana, con efficacia da giorno 1 gennaio 2013, ed oggi attualmente in vigore.

Sono sottoposte a Tobin tax, con diverse modalità di applicazione, i trasferimenti di proprietà di:

  • azioni e altri strumenti partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato;
  • derivati aventi come sottostante azioni emesse nel territorio dello Stato.

L’imposta si applica a tutte queste transazioni, anche quando le azioni non sono quotate nei mercati regolamentati.

Essa si applica anche al cosiddetto trading ad alta frequenza, svolto attraverso l’utilizzo di elaboratori entro la soglia temporale di mezzo secondo, che non verranno trattati in questa sede, in quanto l’articolo si concentra sulle operazioni di trading di stampo discrezionale.

In tutti i casi è irrilevante il luogo di conclusione della transazione e lo Stato di appartenenza dei contraenti, in quanto il perimetro dell’imposta è delineato in base all’oggetto della transazione.

Il versamento dell’imposta è effettuato entro il 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà dei titoli per il tramite del sostituto d’imposta, che può essere un intermediario, residente o meno, per il caso di titoli quotati su mercati regolamentati o di derivati, oppure un notaio per i titoli non quotati; i sostituti addebitano al soggetto passivo l’ammontare dell’imposta.

La normativa fiscale prevede alcuni casi di esenzione dalla Tobin tax per:

  • l’Unione Europea, la Banca Centrale Europea, le banche centrali dell’Unione Europea e degli altri Stati;
  • le operazioni infragruppo e le operazioni legate a riorganizzazioni aziendali;
  • le operazioni su titoli di società quotate aventi capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà;
  • i trasferimenti di proprietà per successioni e donazioni;
  • le forme pensionistiche obbligatorie e complementari;
  • le operazioni di supporto agli scambi;
  • altro (l’elenco è indicativo, non esaustivo).

Per espressa previsione normativa, la Tobin tax non è deducibile dalle imposte sui redditi (IRPEF o IRES, a seconda dei casi), né dall’IRAP.

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Aggiornata il: 19/04/2022