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Dichiarazione Imu entro il 4.2.2013: l’obbligo non è per tutti

Obbligatoria per gli immobili con riduzioni d’imposta

  • Fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati per i quali è prevista la riduzione al 50% della base imponibile IMU. La dichiarazione IMU va presentata solo nel caso in cui si perde il diritto all’agevolazione in quanto, come precisato nelle istruzioni: “… è in questa ipotesi che il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l’agevolazione in questione”.
  • Fabbricati di interesse storico o artistico, per i quali è prevista la riduzione al 50% della base imponibile IMU.
  • Immobili per i quali il Comune può ridurre l’aliquota fino allo 0,4%, si tratta in particolare degli immobili:
    non produttivi di reddito fondiario, ex art. 43, TUIR (immobili relativi a imprese commerciali e immobili che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni);
  • posseduti da soggetti IRES;
  • locati/affittati. A tal proposito si precisa che la dichiarazione IMU non va presentata per i contratti di locazione/affitto registrati a decorrere dall’1.7.2010 poiché da tale data, al momento della registrazione, devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate anche i relativi dati catastali. Diversamente, l’obbligo dichiarativo sussiste per i contratti registrati prima dell’1.7.2010, a meno che i dati catastali dell’immobile non siano stati comunicati in sede di cessione, risoluzione o proroga del contratto tramite il mod. CDC.
    La dichiarazione non va altresì presentata nei casi in cui il Comune abbia previsto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, particolari adempimenti in capo al contribuente (ad esempio, consegna del contratto di locazione o autocertificazione).
  • Immobili “beni merce”, per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota (per tali beni ciascun comune può decidere di ridurre l’aliquota fino allo 0,38% fintanto che permanga tale destinazione, non siano locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori). Sono beni merce i fabbricati “costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori”.
  • Terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP (imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola), sia nel caso di acquisto, sia nel caso di perdita del diritto all’agevolazione. Non sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU entro il prossimo 4.2.2013 i coltivatori diretti e gli IAP che abbiano già comunicato la propria condizione soggettiva ai fini ICI e la stessa permanga anche ai fini IMU (risoluzione 2/DF del 18.01.2013).

     


 



Aggiornata il: 31/01/2013