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Dichiarazione Imu entro il 4.2.2013: l’obbligo non è per tutti

Obbligatoria per mancanza di informazioni da parte del Comune

  • Immobile in leasing. Il soggetto tenuto a presentare la dichiarazione è il locatario in quanto soggetto passivo “a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto” anche se gli immobili sono da costruire o in corso di costruzione. La Circolare n. 3/DF del 18.05.2012 ha chiarito che la disciplina è applicabile anche ai contratti di leasing stipulati prima dell’entrata in vigore della Legge n. 99/2009, e che pertanto sono compatibili le dichiarazioni ICI già presentate;
  • immobile oggetto di atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  • atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto avente ad oggetto un’area fabbricabile. Il contribuente dovrà dichiarare il valore dell’aera, e le sue successive modificazioni in quanto tali dati non sono presenti nella banca dati catastale. La dichiarazione IMU non va presentata nel caso in cui il Comune abbia predeterminato il valore venale delle aree fabbricabili ed il contribuente vi si sia adeguato per il calcolo dell’imposta;
  • terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
  • area divenuta fabbricabile a seguito di demolizione del fabbricato;
  • immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria. In tal caso, infatti, è tenuto al pagamento dell’imposta l’assegnatario dell’alloggio, nonostante non sia ancora stato stipulato l’atto notarile di trasferimento della proprietà in suo favore (principio valido ai fini Ici e applicato anche all’Imu);
  • immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa, oppure variazione della destinazione ad abitazione principale dell’alloggio, come ad esempio nel caso in cui l’alloggio sia rimasto inutilizzato o non sia stato adibito ad abitazione principale per una parte dell’anno;
  • immobile concesso in locazione da un IACP o da un Ente di edilizia residenziale pubblica avente le stesse finalità come ad esempio nel caso in cui l’alloggio sia rimasto inutilizzato o non sia stato adibito ad abitazione principale per parte dell’anno;
  • immobili esenti ex art. 7, comma 1, lett. c) ed i), D.Lgs. n. 504/92. Rientrano in tale fattispecie gli immobili posseduti e utilizzati sia anteriormente che posteriormente all’1.1.2012 e che continuano ad essere posseduti / utilizzati nel 2012;
  • immobili che erano esenti, cioè quelli dichiarati inagibili o inabitabili, e che sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge n. 104/92;
  • immobile che ha perso/acquistato il diritto all’esenzione IMU durante l’anno;
  • fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in Catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati sostenuti costi aggiuntivi a quelli di acquisizione. Per costi aggiuntivi si intendono gli ulteriori costi sostenuti successivamente all’acquisto dell’immobile e che possono determinare una variazione in aumento o in diminuzione del valore venale dello stesso;
  • immobile oggetto di riunione di usufrutto, non dichiarata in Catasto;
  • immobile oggetto di estinzione del diritto di abitazione/uso/enfiteusi/superficie, a meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in Catasto o dipenda da atto per il quale si sono utilizzate le procedure telematiche MUI;
    parti comuni dell’edificio, ex art. 1117, n. 2, C.c, accatastate in via autonoma, come bene comune censibile. In caso di condomino, la dichiarazione va presentata dall’amministratore;
  • immobile oggetto di multiproprietà ex D.Lgs. n. 427/98. La dichiarazione va presentata dall’amministratore del condominio/comunione;
  • immobile posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da soggetti interessati da fusioni, incorporazioni o scissioni;
  • immobile oggetto di acquisto/cessazione di un diritto reale per effetto di legge (ad esempio, usufrutto legale dei genitori).

La dichiarazione va comunque presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.


 



Aggiornata il: 31/01/2013