Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Unico Persone Fisiche 2013: le novità di quest’anno

Redditi dei terreni - Quadro RA

Il quadro RA deve essere compilato da coloro che devono dichiarare un reddito relativo ai terreni, che si suddivide in due categorie:
  • il reddito dominicale;
  • il reddito agrario.
Il reddito dominicale deve essere dichiarato dal proprietario del terreno, mentre il reddito agrario spetta al soggetto che svolge l'attività agricola (che può o meno coincidere con il proprietario).
Deve trattarsi di terreni situati nel territorio dello Stato, iscritti (o che devono essere iscritti) al catasto con attribuzione di rendita. I terreni situati all'estero, infatti, vanno dichiarati al quadro RL tra i redditi diversi.
Dopo questa breve premessa sulla finalità del quadro in esame, è utile segnalare l'importante novità di quest'anno collegata con l'introduzione dell'Imu, avvenuta a partire dal 2012 (e che pertanto riguarda l'Unico 2013).
 
L'Imu, infatti, sostituisce l'Irpef e le relative addizionali per i redditi fondiari relativi ai beni non locati.
 
Questo significa, nel caso dei terreni, che:
  • per i terreni non affittati:
- il reddito dominicale (essendo soggetto ad Imu) non è assoggettato ad Irpef e alle relative addizionali;
- il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi;
  • per i terreni affittati risultano dovute sia l'Imu che l'Irpef;
  • i terreni esenti Imu, anche se non affittati, sono assoggettati ad Irpef e alle relative addizionali. Tipico è il caso dei terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 984/1997. In questo caso deve
    essere barrata la nuova colonna 9 "Esenzione Imu".
Rispetto al modello dell'anno scorso, oltre alla casella 9 sopra evidenziata, sono state introdotte le caselle:
  • 12, per indicare il reddito dominicale non imponibile del terreno non affittato e non esente Imu;
  • 13 che andrà barrata per segnalare che il terreno è posseduto e condotto da coltivatore diretto e da imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola. In questo caso, ai fini del calcolo dell'acconto 2013, il reddito dominicale ed agrario andranno ulteriormente rivalutati del 5% (anziché del 15% come avviene se la casella 13 non è barrata). Si ricorda infatti che la finanziaria 2013 ha previsto per il triennio 2013-2015 un'ulteriore rivalutazione del reddito agrario e dominicale, del 15% o del 5% come prima anticipato, aggiuntiva rispetto a quella ordinaria del 70% (per l'agrario) e 80% (per il dominicale).


Aggiornata il: 21/02/2013