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Società di comodo e la maggiorazione Ires

Maggiorazione Ires in caso di trasparenza fiscale e consolidato

Alcuni chiarimenti delle Entrate riguardano le società che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR) o per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR).
In particolare, nell’ambito della trasparenza fiscale, i soggetti “di comodo” che esercitano l’opzione in qualità di:
  • società partecipata: sono tenuti ad assoggettare in modo autonomo il proprio reddito alla maggiorazione;
  • partecipante (socio): assoggettano alla maggiorazione il proprio reddito imponibile senza tenere conto del reddito imputato dalle partecipate.
Pertanto, secondo la CM 3/2013, nel caso in cui una società “di comodo” partecipa al regime della trasparenza in qualità di partecipante, quest’ultima determina e versa l’imposta corrispondente alla maggiorazione sempre in via autonoma, senza che ciò influenzi il meccanismo di funzionamento del regime in questione. In tale ipotesi, il legislatore ha previsto, all’articolo 2, comma 36-octies, secondo periodo, del D.L. 138/2011del 2011, che la liquidazione della maggiorazione da parte della partecipante avvenga “senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata”.
 
Per quanto riguarda, invece, le società di capitali che hanno optato per il consolidato fiscale, l’art. 2, comma 36-sexies del DL 138/2011 prevede che esse siano tenute ad assoggettare in modo autonomo il proprio reddito imponibile alla maggiorazione e a provvedere al versamento della relativa imposta.
La base imponibile della maggiorazione è determinata, in tal caso, secondo le regole ordinarie (ex art. 118, TUIR) tenuto conto delle eventuali perdite pregresse al consolidato.
 


Aggiornata il: 02/04/2013